Nei decreti emanati in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, puo' stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art2 · fonte del testo