Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purche' presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 7.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art26 · fonte del testo