Il personale non insegnante non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e delle istituzioni educative, e' assunto in ruolo, a decorrere dal 1 ottobre 1974, ai sensi dell'articolo 17, comma quinto, della legge 30 luglio 1973, n. 477, se nell'anno scolastico 1972-73 abbia prestato servizio, senza demerito, con incarico a tempo indeterminato conferito anche successivamente all'inizio del predetto anno scolastico, purche' l'incarico si riferisca a posti vacanti sia dal 1 ottobre 1972. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, N. 463)).

Testo vigente dal 5 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;318~artunico · fonte su Normattiva