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Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore e che, da data non posteriore al 1° maggio 1948, abbia esercitato presso le Universita' e gli Istituti medesimi funzioni proprie degli assistenti, e' immesso, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, nel relativo ruolo speciale transitorio, ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni. Al personale collocato nel ruolo aggiunto degli assistenti, istituito in sostituzione del ruolo speciale transitatorio, competono le prime due classi di stipendio previste dalle norme vigenti per il corrispondente ruolo organico. Nei confronti del personale assistente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il personale assistente di cui al presente articolo cessa dal servizio qualora entro i 15 anni di complessivo servizio di ruolo transitorio e di ruolo aggiunto, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui sia stato compiuto il quindicennio di servizio. In quanto non contrastino con le norme dei precedenti commi si applicano, nei confronti del personale assistente di ruolo aggiunto, le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico del personale appartenente al corrispondente ruolo organico. Il personale assistente che, trovandosi, da data non posteriore al 1° maggio 1948, in servizio non di ruolo alle dipendenze delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore, abbia conseguito, successivamente a tale data, la nomina in ruolo, e' immesso sino alla data della nomina medesima, in applicazione dell'art. 5 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, ed ai sensi, alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dalle successive disposizioni, nel ruolo speciale transitorio corrispondente. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di coloro che, avendo ricoperto l'ufficio di assistente di ruolo per almeno un anno, abbiano, successivamente alla cessazione dall'ufficio di assistente, tenuto l'incarico di insegnamento per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale che, in attuazione della presente legge, viene collocato nei ruoli statali, si applicano le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 35-bis e 35-ter della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340. Nei confronti di coloro che abbiano superato i 50 anni di eta', l'efficacia dei provvedimenti di nomina nei ruoli e' condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati hanno ricevuto comunicazione dei provvedimenti stessi. Ove la domanda non sia stata presentata entro il termine suddetto il provvedimento di nomina in ruolo si considera come non adottato. Qualora la domanda, di riscatto venga, presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di collocamento in ruolo nel Bollettino ufficiale del Ministero, il contributo di riscatto e' calcolato sulla retribuzione spettante all'atto della immissione nei ruoli speciali transitori.

Testo in vigore dal 19 aprile 1958 al 27 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;349~art32 · fonte del testo