All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: "Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia". L'importo sara' fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 19 aprile 1958
