All'onere derivante al bilancio del Ministero della pubblica istruzione dalla attuazione della presente legge, valutato a lire 3.470.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e a lire 5.200.000 per quelli successivi, si provvedera' a carico del capitolo 294 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1957-58, e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-25;360~art2 · fonte del testo