[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge: Articolo unico:

[4]Nel primo concorso che sara' bandito, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per l'assunzione a posti di grado iniziale di ciascun ruolo delle Soprintendenze e degli Istituti autonomi di antichita' e belle arti, fatta eccezione per i ruoli con inizio di carriera al grado superiore al decimo, i posti messi a concorso saranno riservati, sino a concorrenza della meta', al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, che abbia prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione della presente legge e sia munito del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti; Ai concorsi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il personale non di ruolo e' ammesso a partecipare ai concorsi anche se abbia superato i limiti normali di eta', purche' sia in possesso di una anzianita' di servizio tale che, congiunta a quella che avra' potuto acquisire in ruolo al 65° anno di eta', non risulti inferiore a venti anni. Coloro che siano in servizio presso le Soprintendenze alle antichita' e belle arti potranno essere ammessi ai concorsi suddetti, anche se in possesso dei seguenti titoli di studio:

  • a)per i concorsi a posti di ispettore aggiunto: una laurea diversa da quella di lettere e filosofia, purche' siano forniti anche della libera docenza o del diploma di una scuola universitaria di perfezionamento nella materia corrispondente alla specializzazione dei posti ai quali concorrono;
  • b)per i concorsi ai posti di architetto aggiunto: la laurea in ingegneria.

Testo vigente dal 8 agosto 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-07-10;607~art1 · fonte del testo