Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1967 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte.
tolto: I piloti che siano in possesso del brevetto di pilota militare con almeno 1.800 ore di volo, nonche' i piloti che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di copilota su linea aerea regolare possono essere ammessi a partecipare agli esami per il conseguimento del brevetto di ufficiale di rotta di 2a classe, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle disposizioni vigenti, purche' presentino domanda antro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, puo' altresi' autorizzare le imprese assuntrici di trasporto aereo ad impiegare, con le mansioni di comandanti, piloti che, anche se sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme in vigore, abbiano conseguito il titolo professionale ai sensi del precedente comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-10-06;941~artunico · fonte del testo