Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti dai suddetti articoli, qualora dette promozioni siano effettuate in dipendenza, di istituzione o di ampliamento di organici o per la copertura dei posti di direttore di divisione e di primo archivista derivanti, rispettivamente, dalle promozioni conferite in soprannumero in attuazione della leggi 19 ottobre 1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, Ovvero in applicazione di norme che riducono l'anzianita' prescritta per le promozioni stesse.

Testo vigente dal 9 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1526~artunico · fonte del testo