Per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera e) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1056~art1 · fonte su Normattiva