Art. 2
Modifica dell'articolo 27 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e delle tabelle n. 1 e n. 2 annesse alla legge stessa. Il corso di istituto e gli esami previsti per i capitani del ruolo ordinario e del ruolo degli ufficiali medici di polizia, di cui rispettivamente alle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aboliti. Le disposizioni contenute nell'articolo 27 della stessa legge in contrasto con il comma precedente sono abrogate.
Testo vigente dal 29 dicembre 1979
