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L'aliquota di ruolo dei capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, di cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1973 sara' determinata dopo effettuati i trasferimenti di cui al precedente articolo. Le vacanze che, per effetto dei trasferimenti di cui all'articolo precedente e delle promozioni eccedenti quelle previste dalla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, si formeranno nel grado di capitano dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devolute a completo riassorbimento delle eccedenze previste per tali ruoli dall'articolo 17 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Testo in vigore dal 23 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-05;339~art3 · fonte su Normattiva