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Ai fini dell'applicazione per l'anno 1973 del secondo comma dei precedenti articoli 5 e 6, si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tali quadri vengono iscritti i tenenti colonnelli ed i capitani dell'Arma aeronautica ruolo servizi che nelle graduatorie integrate con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al primo comma dei precedenti articoli 5 e 6, seguono quelli iscritti nei quadri ordinari. Le promozioni dei tenenti colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo servizi per l'anno 1973, comprese quelle in aumento decorrenti dal 1 gennaio dello stesso anno, sono disposte dando la precedenza a quelli iscritti nei quadri di avanzamento ordinario e rettificando le decorrenze delle promozioni eventualmente gia' conferite. Le eventuali eccedenze derivanti dalle promozioni di cui alla presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1 gennaio 1975 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 23 giugno 1973 al 9 ottobre 2010
