Ai lavoratori, diversi da quelli di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si siano avvalsi della facolta' di cui all'articolo 1, l'indennita' di disoccupazione spetta, ove sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro per la quale e' presentata la domanda di prestazione. Per i lavoratori di cui al comma precedente la condizione della iscrizione all'Ufficio di collocamento si intende soddisfatta qualora il competente Ufficio di collocamento attesti che l'interessato non fu avviato al lavoro durante il periodo di disoccupazione indennizzabile.

Testo vigente dal 13 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1267~art2 · fonte del testo