Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di cui al titolo IV - capo II della legge 29 aprile 1949, n. 264, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei suddetti lavoratori. Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennita' giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennita' o del sussidio percepito. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' disporre, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennita' giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito decreto. Le spese derivanti dai precedenti comma sono a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;424~art4 · fonte su Normattiva