«Liberi di scegliere»: in vigore la legge che protegge i minori nei contesti di criminalità organizzata
La legge n. 131 del 2026, in vigore dal 9 agosto, prevede misure di protezione e di assistenza per minorenni e adulti di riferimento esposti ad ambienti criminali e modifica il codice di procedura penale.
· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura
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La legge 17 luglio 2026, n. 131, «Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata», nota come «Liberi di scegliere», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2026 ed è in vigore dal 9 agosto. È composta da quattordici articoli.
Finalità e destinatari
La legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica per chi si trova in condizione di grave e concreto pregiudizio per la propria integrità psicofisica perché vittima di organizzazioni criminali, perché appartiene a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dediti al traffico di stupefacenti, oppure perché un'associazione criminale lo istiga a commettere reati o ne sfrutta i proventi (art. 1).
Tra i destinatari indicati dall'art. 2 ci sono i minorenni figli di persone indagate, imputate o condannate per i delitti degli artt. 416 e 416-bis c.p., dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per delitti aggravati secondo l'art. 416-bis.1 c.p., a tutela dei quali siano stati adottati provvedimenti. L'elenco completo è nell'art. 2 della legge.
Le misure
Se indicato dall'autorità giudiziaria, le misure di protezione (art. 3) possono consistere nel trasferimento immediato in luoghi protetti, nell'uso di documenti di copertura e nel cambiamento delle generalità secondo il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119.
Le misure di assistenza (art. 4) comprendono, tra l'altro, il supporto sociale, pedagogico e psicologico, l'accesso all'istruzione obbligatoria, la conservazione del posto di lavoro, anche con il trasferimento dei dipendenti pubblici, e percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.
A proporle al tribunale per i minorenni è il procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, che può attivarsi anche su segnalazione dei servizi sociali, dei dirigenti scolastici o degli enti che si occupano di minori, oppure su istanza dell'interessato (art. 5). Le misure di assistenza sociale ed economica durano al massimo due anni, prorogabili di uno su istanza del beneficiario (art. 9). Presso il Ministero della giustizia è istituito un Comitato tecnico-scientifico che monitora l'attuazione e presenta una relazione annuale, trasmessa alle Camere (artt. 6 e 13).
Attuazione, segreto e risorse
Quando dispone il trasferimento in luoghi protetti e le misure di assistenza, il tribunale per i minorenni trasmette il provvedimento agli uffici di servizio sociale per i minorenni, che lo attuano in coordinamento con i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali sociali e con i servizi sanitari (art. 7). Notizie, atti e provvedimenti sulle misure di protezione possono essere coperti da segreto su disposizione dell'autorità giudiziaria (art. 8). La legge stanzia le risorse per le misure di assistenza a partire dal 2026, con importi che crescono negli anni successivi (art. 14).
Le modifiche al processo penale
- Art. 292 c.p.p. (art. 10 della legge): è aggiunto il comma 3-ter. Quando si procede per questi delitti e i fatti riguardano genitori di minorenni, l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, perché verifichi se esistono situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore.
- Art. 656 c.p.p.: dal 9 agosto 2026 anche l'ordine di esecuzione della condanna per gli stessi delitti nei confronti di genitori di minorenni è comunicato al procuratore presso il tribunale per i minorenni.
- Norme di attuazione del c.p.p. (art. 11 della legge): con l'art. 64-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche quando si procede per questi delitti e i fatti riguardano genitori di minorenni.
- Decreto-legge n. 123 del 2023 (art. 12 della legge): l'art. 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 si estende ai delitti dell'art. 416 c.p. e a quelli aggravati secondo l'art. 416-bis.1 c.p.
Norme e fonti
Norme citate
- Art. 416 · Codice penaleAssociazione per delinquere
- Art. 416-bis · Codice penale
- Art. 74 · Testo unico disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 416-bis.1 · Codice penaleCircostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose
- Art. 292 · Codice di procedura penaleOrdinanza del giudice
- Art. 656 · Codice di procedura penaleEsecuzione delle pene detentive
- Art. 64-bis · Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penaleComunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie


