Albi dei pedagogisti e degli educatori, cade la condizione di reciprocità per gli stranieri regolarmente soggiornanti
Con la sentenza n. 119 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che richiedeva la condizione di reciprocità per iscrivere agli albi i cittadini stranieri che vivono regolarmente in Italia e hanno un titolo che li abilita al lavoro.
· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura
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Con la sentenza n. 119 del 2026, decisa il 15 aprile e depositata il 3 luglio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sulla legge 15 aprile 2024, n. 55, che ha ordinato le professioni pedagogiche ed educative e istituito gli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
La norma
L'art. 7, comma 1, lettera a), della legge richiedeva al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, per iscriversi agli albi, anche la sussistenza della condizione di reciprocità, cioè di essere cittadino di uno Stato che in materia riconosca un trattamento corrispondente. La condizione andava attestata con un'autocertificazione.
La questione
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione con ordinanza del 20 ottobre 2025, in un giudizio promosso dalla CGIL Lombardia e da altri contro il Ministero della giustizia, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 10 e 117 della Costituzione.
Il diritto al lavoro vale anche per gli stranieri regolari
La Corte ricorda che il diritto al lavoro è un diritto fondamentale: un diritto di libertà della persona, che si esprime nella scelta e nel modo di esercitare l'attività lavorativa. Il legislatore non può quindi introdurre norme che lo escludano o che vi pongano, direttamente o indirettamente, limiti discriminatori. Già con la sentenza n. 70 del 2025 la Corte aveva applicato questi principi agli albi professionali, a proposito del divieto di cancellazione dall'albo per l'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.
Gli stessi principi valgono per gli stranieri extra UE regolarmente soggiornanti e in possesso di un titolo che consente loro di lavorare: sotto il profilo degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione si trovano in una posizione equiparabile a quella dei cittadini italiani ed europei. Spetta al legislatore stabilire i requisiti per lavorare in Italia, ma nel rispetto dei precetti costituzionali.
Perché la reciprocità non regge
La reciprocità, osserva la Corte richiamando una propria decisione del 1968 sulla professione giornalistica, non è illegittima in sé, purché risponda a criteri di ragionevolezza. In questo caso, però:
- né i lavori preparatori né il dibattito parlamentare indicano le specifiche finalità pubbliche della scelta. L'Avvocatura dello Stato ha richiamato la tutela dell'interesse nazionale nei rapporti tra Stati, in particolare dei professionisti italiani all'estero;
- quella tutela potrebbe non essere garantita comunque, perché un professionista italiano può trovare ostacoli in un Paese extra UE per ragioni che nulla hanno a che vedere con la nazionalità e che dipendono da discipline eterogenee e disorganiche;
- la condizione può danneggiare anche un altro interesse pubblico, quello di utilizzare competenze disponibili in Italia, spesso frutto di studi compiuti nel nostro Paese.
La misura è anche sproporzionata. Chi ha già il titolo per esercitare la professione potrebbe non poterlo fare per ragioni estranee ai requisiti professionali. Chi la esercita già in base al regime transitorio dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge n. 117 del 2025 dovrebbe interrompere di colpo l'attività con l'entrata a regime della nuova disciplina. E l'onere di autocertificare la reciprocità, anche sotto la propria responsabilità penale, è sproporzionato rispetto alle capacità del singolo lavoratore di conoscere normative del Paese di provenienza che possono essere molto frammentarie.
La decisione
L'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024 è illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui richiede allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro, l'ulteriore condizione di reciprocità per iscriversi all'albo dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici. Le altre questioni sono rimaste assorbite.


