Aiuto al suicidio, resta il requisito dei trattamenti di sostegno vitale: respinte le questioni sull'art. 580 c.p.

Con la sentenza n. 152 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal GIP di Bologna, che chiedeva di eliminare il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

· Redazione RatioLegis · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. La questione sollevata
  2. La decisione
  3. Il rifiuto dei trattamenti
  4. Lo stesso giorno

Con la sentenza n. 152 del 2026, decisa il 23 giugno e depositata il 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha respinto le questioni sull'art. 580 c.p., nella formulazione risultante dalla sentenza n. 242 del 2019. Tra le condizioni che rendono non punibile l'aiuto al suicidio resta quindi quella della persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

La questione sollevata

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. «limitatamente alle parole "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale"».

L'obiettivo era un'ulteriore area di liceità dell'aiuto al suicidio: quella delle persone con una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, pienamente capaci di decidere e il cui proposito si sia formato liberamente, con la verifica di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale e il parere del comitato etico, anche senza trattamenti di sostegno vitale.

L'ordinanza, precisa la Corte, chiedeva soltanto di eliminare quel requisito. Non chiedeva invece, come auspicato da alcune parti intervenute, di affiancargli la condizione della «prognosi infausta a breve termine», prevista ad altri fini dall'art. 2, comma 2, della legge n. 219 del 2017, né di includere le patologie neurodegenerative irreversibili che rendono la persona dipendente in modo continuativo dall'aiuto di altri. La decisione riguarda quindi solo la richiesta di eliminare il requisito.

In via preliminare la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla presunta incompetenza territoriale del giudice di Bologna.

La decisione

La Corte ha dichiarato:

  • inammissibile la questione riferita all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
  • non fondate le questioni riferite agli artt. 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione.

Richiamando le sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, la Corte ribadisce che il suo compito non è individuare il punto di equilibrio «in astratto più appropriato» tra l'autodeterminazione della persona e la tutela della vita, ma fissare il limite minimo imposto dalla Costituzione. Consentire il suicidio assistito anche a pazienti le cui funzioni vitali non dipendono da trattamenti di sostegno vitale è una scelta che la Costituzione non impone, ma che resta aperta al legislatore, a condizione che predisponga le garanzie necessarie contro i rischi di abuso e di abbandono del malato.

Tra questi rischi la Corte richiama, con le sue precedenti decisioni, quello di una «pressione sociale indiretta»: una legislazione permissiva priva delle necessarie garanzie potrebbe spingere persone malate, o semplicemente anziane e sole, a sentirsi un peso per i familiari e per la società e a decidere di farsi da parte.

Il rifiuto dei trattamenti

La sentenza precisa che non è condivisibile l'idea secondo cui il malato dovrebbe prima sottoporsi a un trattamento di sostegno vitale per poi rinunciarvi. Sul piano costituzionale non c'è differenza tra il paziente già sottoposto a questi trattamenti, che può chiederne l'interruzione, e quello che secondo la valutazione medica ne avrebbe bisogno per sopravvivere e li rifiuta.

La Corte richiama infine il dovere della Repubblica di assicurare alla persona malata una presa in carico continuativa da parte del sistema sanitario e sociale, anche attraverso lo sviluppo delle reti di cure palliative.

Lo stesso giorno

Il 24 luglio è stata depositata anche la sentenza n. 148 del 2026 sulla legge sarda in materia di suicidio medicalmente assistito: qui la notizia.

Norme e fonti

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