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L'articolo 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' sostituito dal seguente: "Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche: capo reparto: coadiutore tecnico superiore; vice capo reparto: coadiutore tecnico principale; capo squadra: coadiutore tecnico. Al concorso per la qualifica iniziale sono altresi' ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni di effettivo servizio". Il concorso di cui al presente articolo verra' esplicato secondo le modalita' indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'articolo 8 della presente legge. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati in applicazione dell'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1984 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-07;818~art10 · fonte su Normattiva