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[1]All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1984 si fara' fronte con gli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

[2]La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1984 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-07;818~art18 · fonte su Normattiva