A favore del "Fondo di rotazione", istituito con l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Detta anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-14;22~art1 · fonte su Normattiva