Alla spesa di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Testo vigente dal 6 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-14;22~art2 · fonte su Normattiva