Nel secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare". Nel secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, dopo il numero 2), e' aggiunto il seguente: "3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare".

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-30;163~art12 · fonte su Normattiva