Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo

Art. 4 — Attribuzioni del Consiglio nazionale dello spettacolo

Il Consiglio nazionale dello spettacolo elabora le proposte per la formulazione del programma triennale di sostegno e incentivazione finanziaria per le attivita' dello spettacolo. Nelle proposte sono indicate la previsione del fabbisogno, per il triennio ed in relazione alle disponibilita' del Fondo unico di cui all'articolo 1, dei diversi settori dello spettacolo, nonche' le forme di sostegno e incentivazione piu' idonee alla diffusione e allo sviluppo dei singoli settori. A tal fine, entro il semestre antecedente la scadenza di ciascun triennio, il Consiglio nazionale dello spettacolo e' convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo per la verifica del programma relativo al triennio in scadenza e per l'impostazione del programma del triennio successivo. Sulla base di detto programma triennale, il Consiglio nazionale dello spettacolo propone al Ministro del turismo e dello spettacolo il piano annuale di riparto del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge. Il Consiglio nazionale dello spettacolo puo' altresi' essere convocato dal Ministro autonomamente o quando la convocazione sia richiesta da almeno un quinto del suo componenti per esprimere pareri su questioni attinenti la situazione complessiva dello spettacolo o su questioni particolari insorte in tema di sostegno e incentivazione dello spettacolo. Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-30;163~art4 · fonte su Normattiva