1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso" sono sostituite dalle seguenti: "che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis". 2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di arresto". 3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: "se entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "se entro dieci giorni" e le parole: "od ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art11 · fonte su Normattiva