Nuova disciplina del vino Marsala

Art. 6 — Contenitori di invecchiamento. Contenitori di servizio e di vendita. Registri di carico e scarico

I contenitori di invecchiamento sono costituiti da recipienti di legno preferibilmente di rovere e ciliegio. I vini Marsala di cui all'articolo 2 devono essere venduti per il consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 60, confezionati da produttori della zona di produzione prevista dalla presente legge. I vini Marsala non confezionati secondo quanto stabilito dalla presente legge possono circolare, in recipienti di servizio, solo nel territorio dove sono ammessi all'imbottigliamento. Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a litri 60 per la preparazione di altre bevande o prodotti purche' il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che accompagnano la merce e nelle fatture. Le ditte produttrici ed imbottigliatrici dei prodotti di cui alla presente legge devono tenere i registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-28;851~art6 · fonte su Normattiva