Provvedimento abrogato dal d.l.30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1971, n. 3.
Abrogato dal 30 gennaio 1971
Provvedimento abrogato dal d.l.30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni dalla l. 27 gennaio 1971, n. 3.
Abrogato dal 30 gennaio 1971
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1961 al 30 gennaio 1971. 1323 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli: Art. 68. - "Nel caso di ricorso la partita e' provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta e' chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente dell'Agenzia. Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro per le finanze nomina con proprio decreto, per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi. La Commissione di cui al comma precedente e' composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura, su terne di nominativi proposte dalle organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, e' nominato un supplente. La Commissione delibera ad unanimita' di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa. Il concessionario, il coltivatore ed un delegato della Amministrazione hanno facolta' di assistere alle riunioni della Commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine, il concessionario ed il coltivatore devono essere invitati in tempo utile. Qualora non si raggiungesse la unanimita' dei voti, oppure il direttore compartimentale o il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione - previa richiesta da presentarsi entro il termine di tre giorni dalla parte interessata - e' rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69. Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennita' - che e' carico del concessionario ricorrente - da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni compartimentali di cui al presente articolo". Art. 69. - "Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimita' dei voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro per le finanze con proprio decreto. La Commissione decide inappellabilmente ed e' composta da non piu' di tre funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di 2ª classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva della stessa Amministrazione. La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68. A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facolta' di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facolta' puo' esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale. La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale. Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nel termine di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale". Art. 70. - "La polizia della sala delle adunanze della Commissione di perizia e della Commissione compartimentale e' esercitata dal direttore del Compartimento, che puo' allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento". Art. 89. - "La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui e' stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione. L'Amministrazione puo' disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel Magazzino generale del concessionario. I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo. Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85. Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono costituite da:
tolto: a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;
tolto: b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attivita' di servizio o in quiescenza;
tolto: c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva della Amministrazione stessa, collocato a riposo, scelto tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale. Le mansioni di segretarie sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, e' nominato un supplente. La Commissione delibera ad unanimita' di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, sempreche' prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa. Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia. Qualora non sia raggiunta l'unanimita' dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione e' rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta da non piu' di tre funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attivita' di servizio o in quiescenza. La presidenza della Commissione sara' affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le, mansioni di segretario sono esercitate da, un Impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione. La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni gia', esaminati dalla Commissione di perizia e ove il presidente lo richieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli. Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia. Il concessionario puo' riservarsi di comunicare alla Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore. Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia e' considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91. In relazione all'entita' del prodotto da periziare, possono essere nominate piu' Commissioni di perizia, e Commissioni superiori di perizia. Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Agli ex funzionari e' corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle Associazioni di categoria dei concessionari e' a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-04-21;342~art4 · fonte del testo