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Il Ministro per la sanita', entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvedera', con proprio decreto, a fissare: le modalita' relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza per il burro di cacao, per i solventi utilizzati per la sua estrazione e, se del caso, per gli altri additivi o prodotti di trattamento menzionati negli articoli precedenti; l'elenco dei solventi che possono essere utilizzati per l'estrazione del burro di cacao. Tuttavia fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, per l'estrazione del burro di cacao raffinato, e' autorizzata, come solvente, soltanto la benzina di petroli 60/75, detta benzina B o la sua frazione principale pura; le modalita' relative al prelievo dei campioni ed i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art18 · fonte del testo