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Chiunque detenga nei locali di produzione e in quelli con essi comunicanti sostanze non consentite nella preparazione dei prodotti alimentari e' punito con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Testo in vigore dal 4 giugno 1976 al 3 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;351~art24 · fonte del testo