Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

Art. 19 — Requisiti minimi organizzativi, tecnologici e strutturali

Con accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali. Tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso scientifico e tecnologico del settore.

Testo vigente dal 27 ottobre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-10-21;219~art19 · fonte su Normattiva