Art. 2 — Linee guida
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Autorita' politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale. Nell'ambito delle linee guida di cui al comma 1 sono disciplinati:
- a)gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia nonche' i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;
- b)le modalita' di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell'utente;
- c)il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del Terzo settore, che operano nell'ambito della mototerapia;
- d)i compiti e le responsabilita' dell'operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere nonche' i relativi percorsi formativi;
- e)i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;
- f)la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;
- g)le disposizioni finali e transitorie.
Testo vigente dal 2 gennaio 2025
