E' abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell'articolo 23. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla presente legge restano vigenti i decreti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107. Le convenzioni stipulate dalle regioni, ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 10, comma 2, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dagli articoli 7, comma 4, e 15, comma 1, della presente legge.

Testo vigente dal 27 ottobre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-10-21;219~art27 · fonte su Normattiva