Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati

Art. 28 — Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione anche con riferimento alle disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.

Testo vigente dal 27 ottobre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-10-21;219~art28 · fonte su Normattiva