Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 11 — Albo degli imbottigliatori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art11 · fonte su Normattiva