Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini
Art. 11 — Albo degli imbottigliatori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. Leggi il testo vigente →
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori di ciascun vino DOCG, DOC e IGT.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010
