Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 18 — Sezione amministrativa e segreteria del Comitato nazionale

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La sezione amministrativa del Comitato nazionale di cui all'ar- ticolo 17 e' retta da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e svolge le occorrenti attivita' amministrative e tecniche ed ogni altro altro incarico conferitogli dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dallo stesso Comitato. Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 il regolamento per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria del Comitato,tenuto conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art18 · fonte su Normattiva