Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini

Art. 22 — Designazione e presentazione dei vini

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina con proprio decreto, in conformita' alla normativa della CEE, le modalita' di designazione e presentazione per le etichette da apporre sulle bottiglie e sugli altri recipienti contenenti vino, di capacita' non superiore a cinque litri.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art22 · fonte su Normattiva