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Per la designazione e la presentazione dei vini liquorosi diversi dai VQPRD possono essere utilizzati gli stessi nomi geografici autorizzati per i vini IGT o gia' riconosciuti DOCG o DOC qualora le suddette tipologie siano tradizionali ed espressamente nell'ambito delle rispettive denominazioni. E' altresi consentito regolamentare o riconoscere autonomamente le suddetee tipologie come vini IGT o vini DOCG o DOC. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa della CEE, e' in ogni caso obblicatorio, in sede di designazione, specificare espressamente l'indicazione merceologica dei rispettivi prodotti.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art26 · fonte su Normattiva