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Per DOCG e DOC si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione, usati per designare i vini di cui all'articolo 1 le cui caratteristiche dipendono dalle condizioni naturali, correlate alla vocazione vitivinicola. All'atto del riconoscimento della denominazione e della delimitazione dell'area viticola, le zone di produzione di cui al comma 1 possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticamente le medesime tecniche colturali,purche' i vini prodotti e commercializzati da almeno un decennio abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. Nell'ambito di una zona di produzione possono sussistere aree piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali o tradizionalmente note, designate con specifico nome geografico o storico-geografico, anche con rilevanza amministrativa, purche' espressamente previste e piu' rigidamente disciplinate nel disciplinare di produzione e purche' vengano associ- ate alla relativa denominazione di origine. Le sottozone delle DOC possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale. Le denominazioni di origine possono essere seguite,dopo la dicitura DOCG o DOC da nomi di vitigni, menzioni specifiche, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. Le predette menzioni aggiuntive devono essere previste dal disciplinare di produzione. Sull'uso dei nomi dei vitigni nella designazione e presentazione delle DOCG e delle DOC sono ammesse deroghe de giustificate da comprovati motivi storici ed economici e purche' previste dal disciplinare. L'impiego del nome di vitigno per i vini IGT deve essere approvato con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato nazionale di cui all'articolo 17, ed e' solo ai nomi geografici di zone viticole di ampiezza rilevante.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1992 al 11 maggio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;164~art4 · fonte su Normattiva