Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si intendono comprese fra le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale quelle rese dal personale amministrativo che, essendo tenuto a svolgere i propri compiti nei medesimi ambienti in cui opera il personale tecnico che fruisce dell'indennita' di rischio, e' esposto agli stessi rischi pregiudizievoli alla salute ed all'incolumita' personale.
Testo vigente dal 3 gennaio 1979
