Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si intendono comprese fra le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumita' personale quelle rese dal personale amministrativo che, essendo tenuto a svolgere i propri compiti nei medesimi ambienti in cui opera il personale tecnico che fruisce dell'indennita' di rischio, e' esposto agli stessi rischi pregiudizievoli alla salute ed all'incolumita' personale.

Testo vigente dal 3 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;852~art7 · fonte su Normattiva