Art. 100 — Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
(( Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le loro modalita'. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo vigente dal 11 luglio 1990
