Art. 18 — Trattamento fiscale
I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attivita' relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali. Le attivita' istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attivita' trova applicazione il regime fiscale gia' previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attivita' siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.
Testo vigente dal 27 aprile 2001
