Lo statuto degli istituti di patronato e di assistenza sociale deve indicare:

  • a)l'organizzazione promotrice;
  • b)la denominazione dell'istituto;
  • c)la sede legale;
  • d)l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;
  • e)gli organi di amministrazione e di controllo;
  • f)le finalita' e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;
  • g)la gratuita' delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;
  • h)la dotazione finanziaria e i mezzi economici. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera e), devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 221/2003

    Parametro
    24 giugno 2003

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 14 e 15 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale), sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 38 dello statuto regionale, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso i…

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 116 cost. · Art. 2 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art4 · fonte su Normattiva