Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 8 — Attività di consulenza, di assistenza e di tutela

Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano:

  • a)il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
  • b)il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
  • c)il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
  • d)il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori. Le attivita' di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attivita' per le quali e' previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3448/2026

    16 febbraio 2026
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    La comunicazione dei dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica, prevista dall'art. 54 della l. n. 88 del 1989, può avvenire solo su richiesta dell'interessato o di soggetti a ciò legalmente delegati, come gli istituti di patronato ex art. 8, comma 3, della l. n. 152 del 2001.

    Art. 8

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;152~art8 · fonte su Normattiva