[1]ARTICOLO XI Assicurazioni sociali e sanitarie

[2]Sezione 15 (a) Il personale dell'Organizzazione sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento. (b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto. (c) Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLO o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artxi · fonte su Normattiva