Il personale gia' dipendente dall'Ente zolfi italiani, inquadrato nei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 411, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, puo' chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione dei servizi effettivamente prestati presso l'ente di provenienza in carriere e qualifiche equiparate a quelle statali, agli effetti dell'applicazione, con le stesse decorrenze giuridiche ed economiche, della citata legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 7 agosto 1991
