Agli effetti dell'inquadramento nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, si tiene conto, per quanto compatibile con l'osservanza dei criteri stabiliti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, delle sole equiparazioni e delle anzianita' previste nelle tabelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 22 agosto 1981, emanato in applicazione dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75.

Testo vigente dal 7 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-30;245~art3 · fonte su Normattiva