[1]La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[3]PROMULGA la seguente legge:

[4]Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalita' e modalita' che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

Testo vigente dal 12 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;508~art1 · fonte del testo