E' convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 210, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, con la seguente modificazione: "All'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, determina, previo accertamento delle gradazioni medie normali, la gradazione minima dei vini da destinare alla distillazione per la produzione dell'alcool con i benefici di cui al presente decreto "".

Testo vigente dal 26 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-24;418~artunico · fonte del testo