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Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comandante territoriale puo' affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione. Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-12-24;898~art12 · fonte su Normattiva