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Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti. Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il comandante territoriale, sentito il comitato misto paritetico, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalita' indicate nell'articolo 5. Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalita' stabilite negli articoli 4 e 5. Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estinte ad ogni effetto e, se vi e' stata trascrizione, e' rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari. Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10, relativamente alle limitazioni confermate ai sensi dei commi precedenti.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 12 gennaio 1980
